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Il bando Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Firenze è chiuso

Il 26 ottobre 2026 il bando della Camera di Commercio di Firenze risulta chiuso. Le domande andavano inviate entro le ore 16 del 31 luglio 2026. Non è un invito a partecipare.

Mario Rossi 5 min di lettura

Il bando Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Firenze è chiuso

In sintesi

Le cose da sapere subito

  • ChiusoDomande fino alle 16 del 31 luglio 2026
  • 707.765,51 euroContributo 50%, massimo 10.000 euro
  • EcommerceSolo se collegato al gestionale
In questa guida (4)
  1. 1Cosa metteva a disposizione il bando
  2. 2Ecommerce e cybersecurity erano due voci, non il bando
  3. 3Se il sito dell’attività sembra compromesso
  4. 4Dove guardare se la Camera riaprirà la misura

Il 26 ottobre 2026 la pagina della Camera di Commercio di Firenze segna come chiuso l’intervento per la doppia transizione delle micro, piccole e medie imprese, anno 2026. Le domande si inviavano sulla piattaforma RESTART dalle ore 10:00 del 9 luglio 2026 alle ore 16:00 del 31 luglio 2026. Questa nota non serve a presentare una domanda: la finestra è chiusa.

Cosa metteva a disposizione il bando

Il disciplinare, allegato alla pagina del bando, fissa la dotazione in 707.765,51 euro, come contributo a fondo perduto. Per ogni impresa il contributo non supera 10.000 euro e non può superare il 50% delle spese ammissibili. Quei 10.000 euro non comprendono l’eventuale premialità. L’investimento minimo, calcolato sulle sole spese ammissibili e al netto dell’IVA, è di 3.000 euro.

La premialità è di 500 euro per chi ha almeno uno di questi titoli: rating di legalità, certificazione della parità di genere, qualifica di società benefit, oppure impresa giovanile. Per l’ultima voce il disciplinare chiede almeno un socio sotto i 35 anni, nato a partire dal 1° gennaio 1991, e una compagine fatta solo di persone fisiche. I 500 euro restano dentro il 100% delle spese ammissibili e dentro i massimali de minimis. Il contributo è erogato con la ritenuta del 4% prevista dall’articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dove quella ritenuta è applicabile.

Poteva chiederlo una micro, piccola o media impresa con sede legale nella circoscrizione della Camera di Firenze, attiva e in regola con il Registro delle imprese e con il diritto annuale, che avesse compilato il questionario Self i4.0 nei tre mesi precedenti la domanda. Chi aveva già ricevuto il contributo sul disciplinare doppia transizione 2025 era escluso. Ogni impresa poteva presentare una sola domanda.

Le spese ammesse si contano dalla data di approvazione del disciplinare. La pagina del bando indica quella data nel 19 giugno 2026; nel PDF la stessa regola è scritta senza ripetere il giorno. Il termine ultimo è il novantesimo giorno dopo la determinazione dirigenziale che concede il contributo. L’IVA non entra nelle spese ammesse.

Ecommerce e cybersecurity erano due voci, non il bando

La finalità scritta nell’articolo 1 non è finanziare i siti web di Firenze. La Camera, tramite il Punto Impresa Digitale, dice di sostenere tecnologie e processi di sostenibilità dentro il piano nazionale Transizione 5.0. L’elenco delle spese è lungo: robotica, stampa 3D, cloud, intelligenza artificiale, gestione dell’energia e altro.

I sistemi di ecommerce compaiono alla lettera p. Sono ammessi solo se propedeutici o complementari in modo esclusivo alla lettera o, cioè ai sistemi che integrano i processi aziendali, per esempio ERP, MES, PLM, SCM o CRM. Il disciplinare chiede funzioni di acquisto, visibilità della disponibilità a magazzino, stato dell’ordine e spedizione, per esempio il collegamento al gestionale. Esclude lo sviluppo del sito dell’impresa quando non contiene funzioni complete di commercio elettronico. Un sito vetrina, da solo, non rientrava.

La cybersecurity compare due volte, e non come intervento su una home page già compromessa. Come acquisto di tecnologia è la lettera g, «cyber security e business continuity». Come consulenza, il disciplinare chiede un caso d’uso aziendale, un output documentabile e un miglioramento misurabile del processo. In appendice il progetto deve partire da un’analisi di rischi e vulnerabilità, coprire la sicurezza fisica e logica e prevedere formazione del personale. Non è il pagamento di una pulizia d’emergenza, e comunque le domande sono chiuse.

Se il sito dell’attività sembra compromesso

Il bando non è lo strumento per questo caso. L’ordine qui sotto è un promemoria per chi gestisce un sito aziendale nel territorio della Camera. Non sostituisce chi ospita il sito e non sostituisce un legale.

Se compaiono pagine che non hai pubblicato, reindirizzamenti verso altri domini, un avviso del browser o un accesso di amministrazione che non riconosce più le credenziali, il primo passaggio pratico è isolare il sito: chiedi a chi lo ospita di sospenderlo o di sostituire la home con una pagina statica di manutenzione. Tenerlo aperto mentre si controlla lascia il negozio in condizione di mostrare contenuti non tuoi.

Prima di cancellare o ripulire, conserva i log. La pagina della Polizia Postale sull’accesso illecito a un sistema informatico elenca, tra i materiali utili a una denuncia, la copia dei file di log con data, ora, durata della connessione e indirizzo IP, e una dichiarazione sul fuso orario dell’orologio del server. Quella pagina non dice che l’autore sarà identificato.

La segnalazione al CSIRT Italia non è quella denuncia. Il modulo delle segnalazioni, letto il 26 ottobre 2026, dice che serve a inviare informazioni su un incidente di sicurezza, che non avvia un procedimento amministrativo e che non costituisce denuncia, querela o esposto: per quelli rimanda alla Polizia o all’autorità giudiziaria. Le notifiche previste dal decreto legge 4 settembre 2024, n. 138, per i soggetti NIS, vanno dal portale dei servizi dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, non da quel modulo. Un’attività che non rientra in quegli obblighi non deve trattare il modulo come una scadenza di legge.

Se sul sito ci sono dati di clienti, ordini o newsletter, la segnalazione all’ACN non sostituisce la notifica al Garante per la protezione dei dati personali. Il 26 ottobre 2026 la homepage del Garante mostra il riquadro «Notifica di una violazione dei dati personali (data breach)» e il pulsante rimanda a servizi.gpdp.it/databreach/s/. Non riporto un termine in ore: in questa verifica il testo del regolamento non si è aperto, e la pagina del servizio non ha mostrato le istruzioni senza eseguire script.

Dove guardare se la Camera riaprirà la misura

Il 26 ottobre 2026, nell’elenco dei bandi della Camera, questo intervento risulta chiuso. Non risulta un bando 2027 con lo stesso titolo. Il disciplinare si riserva di aumentare lo stanziamento o di rifinanziare la misura: non è l’annuncio di una nuova finestra. L’edizione 2025 si ricava da un’esclusione, non da un calendario futuro: chi ha già preso quel contributo non poteva partecipare al 2026.

La pagina da ricontrollare è l’elenco bandi. Se un testo nuovo ricalcasse il 2026, andrebbero riletti almeno tre vincoli: il questionario Self i4.0 nei tre mesi precedenti, l’esclusione del semplice sito vetrina dalla voce ecommerce, e lo stato della finestra prima di qualunque domanda.

Fonti consultate il 26 ottobre 2026: pagina del bando e disciplinare della Camera di Commercio di Firenze; elenco bandi della stessa Camera; scheda Self i4.0 dei Punti Impresa Digitale; modulo di segnalazione del CSIRT Italia; pagina della Polizia di Stato sull’accesso illecito a sistema informatico; homepage del Garante per la protezione dei dati personali.

Testo preparato con assistenza di un sistema automatico e controllato su queste fonti.

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